L’Associazione dei Consumatori CONSITALIA SICILIA informa gli utenti che per l’anno 2026 sono entrati in vigore nuovi e importanti limiti relativi al pignoramento della pensione, con specifiche tutele volte a garantire il diritto al minimo vitale dei pensionati.
Il quadro normativo di riferimento (in particolare la L. 142/2022, integrata dal Codice di Procedura Civile) conferma e rafforza la protezione del cosiddetto “nucleo essenziale di sussistenza”, basato sull’importo dell’assegno sociale. Per il 2026, tale assegno è fissato a € 546,24 mensili.
📍 Soglia minima di impignorabilità per i pensionati
In base all’art. 545, comma 7, c.p.c., la pensione non può essere aggredita per soddisfare creditori se non nella misura eccedente un importo pari al doppio dell’assegno sociale o, in ogni caso, non inferiore a € 1.000.
Per il 2026:
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Doppio dell’assegno sociale = € 1.092,48, valore superiore alla soglia minima di € 1.000;
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Quindi la quota di pensione completamente impignorabile è pari a € 1.092,48.
Ciò significa che ogni pensionato titolare di pensione fino a € 1.092,48 non subirà alcun pignoramento, in quanto l’intero importo è protetto.
📍 Calcolo della quota pignorabile
Per determinare la parte di pensione suscettibile di pignoramento, si procede come segue:
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Si sottrae l’importo intoccabile (€ 1.092,48) dalla pensione mensile;
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Sulla parte eccedente si applica il limite del 1/5, come previsto dagli artt. 545, commi 3, 4 e 5, c.p.c.
Esempio: se la pensione mensile è pari a € 1.800:
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Parte eccedente: € 1.800 − € 1.092,48 = € 707,52;
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Quota pignorabile (1/5): circa € 141,50 al mese.
📍 Pignoramento di somme già depositate in banca
Se la pensione è presente sul conto corrente al momento della notifica del pignoramento, il Codice di Procedura Civile (art. 545, comma 8) prevede una tutela ancora più ampia:
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Le somme depositate sul conto prima della notifica sono impignorabili fino a un importo pari a tre volte l’assegno sociale;
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Nel 2026 la soglia protetta è quindi € 1.638,72;
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Eventuali eccedenze oltre tale limite potranno essere soggette a pignoramento.
Esempio: se sul conto ci sono € 3.000 al momento della notifica:
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Totale protetto: € 1.638,72;
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Parte pignorabile: € 1.361,28.
Le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento sono soggette ai limiti ordinari delle quote corrispondenti alla pensione.
📍 Validità e inefficacia dei pignoramenti oltre i limiti di legge
Ogni pignoramento che violi i limiti stabiliti per legge è inefficace e può essere disapplicato dal giudice, il quale ha il potere di rilevare d’ufficio la violazione, senza che l’interessato debba necessariamente proporre ricorso.
Tale principio trova ulteriore conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che riconoscono la tutela del “nucleo essenziale” delle garanzie umane come principio inderogabile.
📍 Differenze tra pignoramento di pensione e stipendio
La normativa distingue il pignoramento della pensione da quello dello stipendio:
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Nel caso dello stipendio, la soglia del quinto si applica direttamente sulla quota netta percepita;
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Per la pensione, la legge impone prima la detrazione del minimo vitale (assegno sociale raddoppiato) e solo dopo l’applicazione del limite percentuale;
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Tale disciplina garantisce maggiore protezione ai pensionati rispetto ai lavoratori attivi.
📍 Consiglia e supporto dell’Associazione
L’Associazione dei Consumatori CONSITALIA SICILIA resta a disposizione di tutti i cittadini per chiarimenti, calcoli personalizzati o segnalazioni riguardanti procedure di pignoramento.
📩 Per informazioni: assoconsitaliasicilia@gmail.com
