L’Associazione dei Consumatori CONSITALIA informa cittadini e professionisti che la Corte di Cassazione penale, Sezione II, con la sentenza n. 1023/2026, ha fornito un importante chiarimento in materia di modalità di deposito della querela da parte del difensore, in un periodo caratterizzato da diffusa incertezza interpretativa sul processo penale telematico.
⚖️ Il principio affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che:
👉 Il deposito telematico tramite il Portale del Processo Penale Telematico è obbligatorio solo quando la querela viene presentata presso la Procura della Repubblica.
👉 Se invece la querela viene depositata presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), è valida anche la modalità cartacea.
La decisione richiama un precedente conforme (Cass. pen., Sez. 2, n. 20754/2024) e smentisce l’interpretazione secondo cui il canale telematico sarebbe obbligatorio in ogni caso quando l’atto è presentato dal difensore.
📖 Perché il deposito telematico non è sempre obbligatorio
La Cassazione spiega che l’art. 111-bis c.p.p. impone l’uso delle modalità telematiche per il deposito di atti, documenti e memorie solo all’interno del procedimento penale, cioè dopo l’iscrizione della notizia di reato presso la Procura.
La querela, però:
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è un atto che precede l’inizio del procedimento penale;
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non è espressamente menzionata nell’art. 111-bis c.p.p.;
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può essere presentata anche alle Forze dell’Ordine, che non sono uffici giudiziari destinatari del portale telematico.
🧾 La norma che disciplina espressamente la querela
Il riferimento corretto è l’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 150/2022, che prevede il deposito esclusivamente telematico della querela solo quando essa è presentata presso la Procura della Repubblica.
La norma non estende tale obbligo agli uffici delle Forze dell’Ordine, e il portale telematico è strutturato proprio come strumento di supporto agli uffici giudiziari, non agli organi di polizia.
❌ L’errore interpretativo respinto dalla Corte
Il ricorrente sosteneva che:
ogni querela depositata dal difensore dovesse passare per il portale telematico, anche se consegnata a Polizia o Carabinieri.
La Cassazione ha ritenuto questa tesi priva di base normativa e incoerente con la struttura del sistema.
🧭 Cosa significa in pratica
| Luogo di deposito della querela | Modalità obbligatoria |
|---|---|
| Procura della Repubblica | Solo telematica |
| Forze dell’Ordine | Anche cartacea valida |
📣 Il commento di CONSITALIA
Secondo CONSITALIA, la sentenza è fondamentale per evitare:
-
inutili contestazioni di procedibilità;
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rigetti formali delle querele;
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difficoltà operative per avvocati e cittadini.
La chiarezza offerta dalla Cassazione contribuisce a garantire il diritto di accesso alla giustizia, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche che rischiano di comprimere le tutele delle persone offese.
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