Dalla Sicilia una domanda sempre più scomoda: quando un cittadino denuncia presunte anomalie nelle esecuzioni immobiliari, si indaga davvero fino in fondo? Il caso “AMEDEO” arriva davanti al GIP dopo una richiesta di archiviazione. L’opponente chiede acquisizione dei fascicoli esecutivi, perizie, audizioni e verifiche sui rapporti con una successiva procedura concorsuale.
MESSINA – CATANIA – SICILIA.
Denunce, esposti, integrazioni, richieste di accertamento. Poi, ancora una volta, una richiesta di archiviazione.
Ma questa volta la persona offesa non intende fermarsi.
Il caso che coinvolge “Amedeo” pone una domanda che va ben oltre la singola vicenda giudiziaria:
prima di archiviare la denuncia di un cittadino, sono state davvero svolte tutte le indagini concretamente possibili?
È una domanda che assume ancora maggiore peso quando gli esposti riguardano un settore delicatissimo come quello delle procedure esecutive immobiliari, delle vendite giudiziarie, delle perizie di stima e dei successivi passaggi di proprietà.
Ed è proprio su questo terreno che oggi si concentra l’opposizione alla richiesta di archiviazione.
«ARCHIVIARE È LEGITTIMO. MA PRIMA BISOGNA INDAGARE»
Nessuno sostiene che ogni denuncia debba necessariamente trasformarsi in un processo.
E tantomeno che una richiesta di archiviazione equivalga a un insabbiamento.
Il problema posto dagli utenti è un altro e molto più concreto:
quali accertamenti devono essere effettuati prima di poter concludere che gli elementi raccolti non giustifichino la prosecuzione?
La riforma del processo penale ha posto al centro della decisione sull’esercizio dell’azione penale il parametro della ragionevole previsione di condanna.
Ma proprio questo parametro solleva un interrogativo:
come può essere formulata una prognosi realmente attendibile se non sono state prima acquisite ed esaminate tutte le principali fonti di prova disponibili?
È qui che il caso siciliano diventa emblematico.
IL CASO AMEDEO: LA PERSONA OFFESA SI OPPONE
La persona offesa ha recentemente ricevuto l’avviso con il quale viene comunicato che il Pubblico Ministero ha presentato al GIP una richiesta di archiviazione.
La legge riconosce alla persona offesa la possibilità di visionare gli atti e presentare opposizione motivata chiedendo la prosecuzione delle indagini.
Ed è esattamente ciò che Alarcon intende fare.
L’opposizione non dovrebbe limitarsi a dichiarare:
«Non siamo d’accordo con l’archiviazione».
La questione posta al Giudice è molto più precisa:
«Sono state realmente compiute tutte le investigazioni necessarie prima di chiedere la chiusura del procedimento?»
IL FASCICOLO DELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE: È STATO ACQUISITO INTEGRALMENTE?
Questo è forse il punto più delicato.
Secondo quanto rappresentato dalla persona offesa, non risulterebbe acquisito integralmente il fascicolo della procedura esecutiva immobiliare direttamente collegata ai fatti denunciati.
Una circostanza che dovrà naturalmente essere verificata attraverso l’accesso completo agli atti delle indagini.
Ma, se confermata, la domanda diventerebbe inevitabile:
come si possono verificare presunte anomalie avvenute dentro una procedura esecutiva senza acquisire integralmente proprio quella procedura?
Dentro un fascicolo esecutivo possono trovarsi documenti fondamentali:
titoli esecutivi, pignoramenti, ordinanze, perizie di stima, verbali d’asta, provvedimenti dei giudici dell’esecuzione, relazioni dei custodi, attività dei professionisti delegati, opposizioni, decreti di trasferimento e comunicazioni di cancelleria.
Non sono dettagli.
Sono potenzialmente la storia documentale dell’intera vicenda.
LE PERIZIE: CHI LE HA REDATTE, QUANDO E PER QUALE PROCEDURA?
Un altro punto sul quale viene chiesto un approfondimento riguarda le perizie immobiliari.
L’opponente chiede che vengano acquisite e confrontate tutte le stime utilizzate nelle procedure interessate.
Non per sostenere anticipatamente che siano irregolari.
Ma per rispondere a domande elementari:
Quando furono redatte?
Da chi?
Per quale procedura?
Riguardavano esattamente gli stessi immobili?
Sono state successivamente utilizzate in procedimenti differenti?
Sono state aggiornate prima delle vendite?
Quali valori furono attribuiti agli immobili nelle diverse fasi?
Domande alle quali dovrebbero rispondere i documenti, non le opinioni.
E LE PERSONE COINVOLTE NELLE PROCEDURE SONO STATE SENTITE?
C’è poi il capitolo delle audizioni.
Secondo quanto rappresentato dall’opponente, non risulterebbero essere state sentite tutte le persone che potrebbero fornire informazioni dirette sulle vicende denunciate.
Anche questo punto dovrà essere verificato attraverso gli atti.
L’opposizione chiede però che venga valutata l’audizione, nel rispetto delle diverse posizioni processuali e delle garanzie previste dalla legge, di professionisti delegati, custodi, tecnici autori delle perizie e degli altri soggetti direttamente informati sulle circostanze oggetto degli esposti.
Perché un’indagine non dovrebbe servire a confermare la tesi del denunciante.
Dovrebbe servire esattamente al contrario:
a verificare se quella tesi resista o meno al confronto con documenti e testimonianze.
IL FATTO NUOVO: UNA PROCEDURA CONCORSUALE CHE SI INCROCIA CON LA STORIA DEGLI IMMOBILI
Nel frattempo è emerso un altro elemento che la persona offesa considera rilevante.
Una delle società coinvolte nella complessa storia patrimoniale è oggi interessata da una procedura di liquidazione giudiziale.
E qui nasce un’altra domanda.
Che rapporto esiste tra quella liquidazione giudiziale e le precedenti procedure esecutive immobiliari?
Non bisogna anticipare la risposta.
Potrebbe non esistere alcuna anomalia.
Ma proprio per questo, secondo l’opponente, sarebbe necessario acquisire gli atti e verificare:
quali beni siano entrati nell’attivo della procedura concorsuale;
quali immobili fossero già stati precedentemente trasferiti;
quali trasferimenti siano eventualmente contestati;
se la Curatela sia intervenuta nelle precedenti procedure esecutive;
e quale fosse la titolarità documentale dei beni nelle diverse date.
La stessa procedura concorsuale risulterebbe inoltre oggetto di contestazione nelle competenti sedi giudiziarie e di un ricorso per Cassazione.
La pendenza del ricorso, naturalmente, non dimostra che la procedura sia illegittima.
Ma costituisce un ulteriore tassello di una vicenda patrimoniale che, secondo l’opponente, meriterebbe di essere ricostruita nella sua interezza.
QUANTE DENUNCE FINISCONO IN ARCHIVIO PRIMA CHE SIANO ACQUISITI TUTTI GLI ATTI?
Ed è qui che il singolo procedimento apre una questione molto più grande.
Da tempo cittadini e associazioni lamentano una sensazione di impotenza quando presentano esposti riguardanti procedure immobiliari particolarmente complesse.
La percezione denunciata da alcuni utenti è quella di trovarsi davanti a un percorso quasi sempre uguale:
denuncia → indagini ritenute insufficienti dal denunciante → richiesta di archiviazione → opposizione → nuova battaglia processuale.
Naturalmente una percezione non è una prova.
Non esistono, sulla base di questo singolo caso, elementi per sostenere che vi sia una volontà generalizzata di archiviare le denunce dei cittadini.
Ma proprio per evitare che questa percezione si trasformi in sfiducia nelle istituzioni, sarebbe importante che nei procedimenti più delicati fosse possibile comprendere con chiarezza:
cosa è stato acquisito, chi è stato sentito, quali verifiche sono state effettuate e perché ulteriori investigazioni siano state eventualmente considerate inutili.
ASTE GIUDIZIARIE: UN MERCATO CHE MERITA LA MASSIMA TRASPARENZA
Le vendite giudiziarie rappresentano un settore nel quale convergono interessi enormi.
Immobili.
Crediti.
Debitori.
Banche.
Società finanziarie.
Professionisti delegati.
Custodi.
Periti.
Investitori.
Aggiudicatari.
Procedure concorsuali.
Proprio per questo ogni sospetto deve essere affrontato con estrema cautela.
Non è corretto sostenere, senza prove, che esistano “circuiti chiusi” di compratori o canali privilegiati.
Ma quando cittadini e utenti manifestano il timore che in determinati territori il mercato delle acquisizioni giudiziarie possa essere caratterizzato dalla presenza ricorrente di determinati operatori, la risposta più efficace non dovrebbe essere la suggestione o il sospetto.
Dovrebbero essere i dati.
Quanti immobili vengono aggiudicati?
A quali prezzi rispetto alle stime?
Dopo quanti esperimenti di vendita?
Quanti aggiudicatari acquistano ripetutamente?
Quante società risultano collegate?
Quali professionisti intervengono ripetutamente?
Esistono concentrazioni statisticamente significative?
Soltanto un’analisi documentale potrebbe trasformare una percezione in qualcosa di verificabile oppure, al contrario, dimostrarne l’infondatezza.
«VASO DI PANDORA»? È LA DOMANDA CHE CIRCOLA TRA GLI UTENTI
Tra alcuni cittadini che seguono queste vicende circola una domanda ancora più dura:
«E se approfondire davvero determinate procedure significasse aprire un vaso di Pandora?»
È un interrogativo, non un’accusa.
Non esistono allo stato elementi che consentano di affermare che magistrati o investigatori evitino deliberatamente determinati approfondimenti per proteggere qualcuno.
Sostenerlo come fatto sarebbe scorretto.
Ma ignorare completamente la crescente sfiducia manifestata da alcuni utenti sarebbe altrettanto sbagliato.
Perché quando un cittadino denuncia fatti che ritiene gravi e successivamente scopre che, secondo la propria ricostruzione, non sarebbero stati acquisiti alcuni dei documenti che considera fondamentali, la domanda nasce inevitabilmente:
perché non sono stati acquisiti?
Ed è proprio a questa domanda che dovrebbe rispondere l’accertamento giudiziario.
CATANIA, MESSINA, SIRACUSA: NON SERVONO SOSPETTI, SERVONO NUMERI
Se esiste realmente un problema nel sistema delle vendite giudiziarie siciliane, non può essere dimostrato attraverso slogan.
Occorrerebbe un’analisi seria e trasparente delle procedure.
Catania, Messina e Siracusa potrebbero diventare un banco di prova.
Non per mettere qualcuno preventivamente sotto accusa.
Ma per analizzare, su un arco temporale significativo:
numero delle aste; ribassi; durata delle procedure; numero degli aggiudicatari ricorrenti; società acquirenti; eventuali collegamenti societari; valori di stima; prezzi finali; professionisti incaricati; procedure successivamente contestate.
Se non esistono anomalie, saranno i dati a dimostrarlo.
Se invece emergessero concentrazioni o ricorrenze meritevoli di approfondimento, sarebbero sempre i dati a indicare dove guardare.
LA GIUSTIZIA NON DEVE TEMERE LE VERIFICHE
Il caso oggi sottoposto al GIP non deve diventare un processo mediatico.
La persona sottoposta alle indagini conserva integralmente ogni garanzia e la richiesta di archiviazione non equivale né a una condanna né a un’assoluzione.
Allo stesso modo, però, la persona offesa ha il diritto di utilizzare gli strumenti processuali riconosciuti dall’ordinamento e di indicare ulteriori investigazioni che ritiene necessarie.
Il punto centrale è tutto qui:
un’archiviazione convince davvero quando arriva dopo avere cercato le risposte, non quando lascia aperte le domande essenziali.
Ed è ciò che viene chiesto oggi nel caso AMEDEO.
Non una condanna anticipata.
Non la ricerca di un colpevole a tutti i costi.
Ma l’acquisizione dei fascicoli.
Il confronto delle perizie.
La ricostruzione delle procedure.
L’audizione delle persone informate.
L’esame della successiva liquidazione giudiziale.
La verifica degli eventuali procedimenti collegati.
Poi, soltanto dopo, saranno gli atti a parlare.
