È la vicenda denunciata da una consumatrice siciliana e adesso sottoposta all’attenzione degli organi competenti.
Un caso sul quale interviene anche l’associazione dei consumatori Consitalia, che chiede di accendere i riflettori non soltanto sulla singola vicenda, ancora tutta da verificare, ma su un problema molto più ampio: quanto è realmente tutelato il consumatore quando acquista servizi, corsi e percorsi formativi attraverso internet?
UN PERCORSO DA 3.000 EURO E IL PRIMO BONIFICO DA 1.000 EURO
Secondo quanto ricostruito nella denuncia, il 18 agosto 2026 la consumatrice avrebbe sottoscritto un contratto relativo a un percorso formativo del valore complessivo di 3.000 euro, con pagamento suddiviso in tre rate mensili da 1.000 euro.
Il contratto, secondo la denuncia, indica una società avente sede a Hong Kong e contiene disposizioni relative alla legge applicabile e al foro competente.
La vicenda sarebbe iniziata dopo una richiesta di informazioni relativa a una proposta pubblicizzata online.
Dopo alcuni contatti telefonici sarebbe stata organizzata una videochiamata con una manager.
Durante quella conversazione, la consumatrice avrebbe manifestato i propri dubbi sia rispetto alle proprie limitate competenze informatiche sia rispetto al costo dell’offerta.
Secondo quanto denunciato, sarebbe stata rassicurata sulla presenza di un team di coach e le sarebbe stata prospettata la possibilità di pagare l’importo in tre rate mensili da 1.000 euro.
Ma è soprattutto un’altra circostanza ad avere assunto rilievo nella denuncia.
La consumatrice sostiene che, mentre era ancora titubante, le sarebbe stato assicurato che, qualora non si fosse sentita di continuare, avrebbe potuto rinunciare ottenendo il rimborso del 100%.
Sempre secondo il suo racconto, durante quella videochiamata non le sarebbero state illustrate particolari condizioni o limitazioni relative a tale rimborso.
PRIMA IL BONIFICO, POI IL CONTRATTO
Uno degli aspetti sui quali la denunciante chiede espressamente una verifica riguarda la sequenza con cui sarebbero avvenuti pagamento e sottoscrizione.
La donna riferisce infatti di avere effettuato il primo bonifico di 1.000 euro durante la videochiamata e prima di ricevere il contratto.
Soltanto dopo il pagamento le sarebbe stato trasmesso il documento, successivamente sottoscritto digitalmente.
La stessa consumatrice riconosce nella denuncia di avere commesso l’errore di non pretendere di leggere preventivamente il contratto, ma chiede alle autorità di valutare le modalità attraverso le quali si sarebbe arrivati alla conclusione dell’accordo.
TRE GIORNI DOPO LA RICHIESTA DI RECESSO
Il 21 agosto, appena tre giorni dopo la sottoscrizione, la consumatrice afferma di avere comunicato tramite WhatsApp la propria volontà di recedere.
Avrebbe inoltre trasmesso la richiesta alla società tramite email e, in assenza di risposta, inviato una seconda comunicazione.
Secondo la denuncia, entrambe sarebbero rimaste senza riscontro.
C’è poi un elemento particolarmente significativo.
La denunciante sostiene che, quando ha chiesto ulteriori chiarimenti alla manager, quest’ultima le avrebbe risposto tramite WhatsApp:
«Buonasera Annalisa come spiegato già ripetutamente il recesso non esiste».
La consumatrice avrebbe quindi chiesto a quale clausola contrattuale si facesse riferimento, richiamando anche la garanzia di rimborso prevista dal contratto. La successiva trasmissione di un estratto contrattuale, sostiene la donna, non avrebbe chiarito le questioni sollevate.
«NON AVEVO UTILIZZATO IL SERVIZIO»
Altro elemento evidenziato nell’esposto è il presunto mancato utilizzo del percorso acquistato.
Al momento della richiesta di recesso, la denunciante dichiara di non avere iniziato il percorso, non avere effettuato accessi ai contenuti, non avere utilizzato materiale didattico e non avere concretamente usufruito del servizio formativo.
Sarà naturalmente compito degli organi competenti verificare il contratto, le condizioni effettivamente accettate, la disciplina applicabile e la documentazione prodotta.
CONSITALIA: «IL PROBLEMA VA OLTRE IL SINGOLO CASO»
Sulla vicenda interviene Consitalia – Associazione dei Consumatori, che invita a non anticipare conclusioni sulla responsabilità dei soggetti coinvolti, ma ritiene il caso emblematico di un problema crescente.
«Il mercato digitale ha reso semplicissimo acquistare un servizio e trasferire denaro in pochi minuti. La tutela del consumatore deve essere altrettanto semplice, comprensibile e accessibile».
Secondo Consitalia, quando la vendita avviene a distanza, attraverso telefonate, videochiamate, messaggistica e firme elettroniche, diventa ancora più importante verificare che il consumatore abbia ricevuto prima dell’acquisto informazioni complete e comprensibili su prezzo, caratteristiche del servizio, eventuali costi ulteriori, condizioni contrattuali e diritti esercitabili.
«PRIMA PAGHI, POI LEGGI? È UNA DINAMICA CHE MERITA ATTENZIONE»
Consitalia richiama in particolare l’attenzione sulla sequenza descritta dalla denunciante.
«Se sarà confermato documentalmente che il pagamento è stato effettuato prima che il consumatore ricevesse il contratto da leggere, è certamente una circostanza che merita di essere attentamente valutata dalle autorità competenti insieme all’intero processo di vendita».
L’associazione sottolinea però che sarà necessario esaminare integralmente il contratto e le comunicazioni intercorse prima di esprimere conclusioni sulla disciplina concretamente applicabile.
SOCIETÀ ESTERE E CONSUMATORI ITALIANI: CHI TUTELA IL CITTADINO?
Un ulteriore elemento che Consitalia considera meritevole di approfondimento riguarda la dimensione internazionale delle vendite online.
Nel caso denunciato, il contratto indicherebbe infatti una società con sede a Hong Kong.
Per l’associazione questo pone una domanda di carattere generale:
cosa accade quando un consumatore italiano acquista online un servizio commercializzato nel nostro Paese ma il soggetto contrattuale ha sede a migliaia di chilometri di distanza?
«Non possiamo pretendere che il singolo cittadino disponga delle competenze di un avvocato internazionale prima di acquistare un corso online. Occorrono informazioni estremamente chiare e strumenti di tutela concretamente utilizzabili».
CONSITALIA: «CONSERVATE SCREENSHOT, EMAIL, CONTRATTI E RICEVUTE»
Il caso contiene anche un’indicazione importante per tutti i consumatori.
La denunciante dichiara infatti di avere conservato contratto, ricevuta del bonifico, conversazioni WhatsApp, screenshot, email inviate alla società, brochure e altro materiale informativo.
Consitalia invita chiunque ritenga di avere subito un problema analogo a non cancellare le conversazioni e a conservare integralmente la documentazione.
Messaggi, email, condizioni contrattuali visualizzate al momento dell’acquisto, ricevute di pagamento e materiale pubblicitario possono infatti diventare elementi fondamentali per ricostruire ciò che è stato prospettato prima della conclusione del contratto.
«ACQUISTARE CON UN CLICK NON PUÒ SIGNIFICARE RINUNCIARE ALLE TUTELE»
Consitalia chiede infine che episodi di questo tipo vengano esaminati con particolare attenzione dalle autorità competenti e invita i consumatori a prestare la massima cautela prima di effettuare pagamenti per corsi, consulenze e servizi venduti attraverso social network, videochiamate o sistemi di messaggistica.
«La tecnologia può cambiare il modo in cui compriamo, ma non può trasformare il consumatore nella parte debole senza strumenti di difesa».
L’associazione ribadisce un principio:
«Prima di pagare bisogna poter conoscere chiaramente cosa si sta acquistando, da chi lo si sta acquistando, quali condizioni si stanno accettando e quali diritti possono essere esercitati. Se qualcosa non torna, il consumatore deve poter ottenere risposte chiare e tempestive».
Sul caso specifico saranno adesso gli organi competenti, sulla base della denuncia e della documentazione prodotta, a stabilire se le modalità di conclusione del contratto e la successiva gestione della richiesta della consumatrice siano state conformi alla normativa applicabile.
