RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CONDOMINIO

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RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CONDOMINIO

Come collocare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti in ambito condominiale? Se i condomini di recente costruzione normalmente sono dotati di aree dedicate al conferimento rifiuti, quelli più datati (ovvero la maggioranza, dato che l’85% dei condomini italiani risale a prima del 1991) non lo sono. È allora l’assemblea condominiale a poter decidere di realizzarne, col voto favorevole della maggioranza più uno dei partecipanti, che devono rappresentare almeno la metà dei millesimi di proprietà (come da  Art. 1136 del Codice Civile). L’area però deve essere individuata in modo tale che l’esposizione dei cassonetti non costituisca intralcio o pericolo per i condomini. È opportuno quindi che sia realizzata a una certa distanza da aree di passaggio, come la corsia dei garage o il vialetto d’accesso. Il condominio stesso poi è tenuto a preoccuparsi di esporre, nei giorni e negli orari indicati dal comune di residenza, le varie categorie di rifiuti negli spazi per il ritiro, come specificato dalla sentenza n.1169/2015 del T.A.R. del Piemonte. Sentenza che sottolinea, inoltre, come le norme comunali prevalgano sempre su ogni delibera condominiale. In pratica, se l’assemblea decide di realizzare l’area di conferimento rifiuti condominiale in uno spazio non autorizzato o, più in generale, secondo criteri in contrasto col regolamento del comune, si vedrebbe annullata la propria delibera, con la conseguenza di dover realizzare l’area di conferimento rifiuti altrove. Rispetto delle distanze e dei criteri di igiene e di sicurezza stabiliti dalla legge: questi, in sintesi, gli aspetti da tenere in considerazione su come collocare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Poche, ma chiare regole per contribuire a un processo virtuoso, come quello della raccolta differenziata, in pace ed armonia con gli altri residenti. Quello che attraverso il nostro fare informazione cerchiamo di promuovere e in cui auspichiamo d’essere riusciti anche con l’articolo odierno.La decisione sulla collocazione dei bidoni dell’immondizia nelle parti comuni, ad avviso di chi scrive, va annoverata nell’ambito di quelle riguardanti l’uso delle cose comuni; nel decidere su tale argomento, infatti, altro non si fa che individuare lo spazio che si vuol a ciò destinare e di conseguenza imprimergli una concreta modalità di utilizzazione.

Queste decisioni possono essere prese:

a) dall’assemblea in quanto prima titolare della competenza a decidere in merito alla modalità ed alla destinazione d’uso delle cose comuni

b) dall’amministratore che ai sensi dell’art. 1130 n. 2 c.c. deve “disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”.

Il potere dell’amministratore deve considerarsi sussidiario e mai concorrente. In sostanza egli deve disciplinare l’uso dei beni comuni in conformità alle delibere assembleari e solamente nel silenzio dell’assise secondo il proprio prudente apprezzamento. In ogni caso il suo autonomo provvedimento di allocazione dei bidoni può essere contestato ai sensi dell’art. 1133 c.c.

Con quali maggioranze è chiamata a decidere l’assemblea condominiale in merito alla collocazione dei bidoni per la raccolta differenziata?

Ad avviso di chi scrive, in analogia rispetto a quanto previsto per il REGOLAMENTO di CONDOMINIO tale delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (art. 1138 c.c.).

In tal senso la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “la delibera, la quale disciplina l’uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui  all’art. 1136 codice civile , purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame; che l’assemblea di un condominio edilizio può validamente deliberare con la maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, cod. civ.” (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1421).

La sentenza citata è stata resa in una causa avente ad oggetto la contestazione della delibera che prevedeva l’utilizzo turnario di un parcheggio comune, ma il principio testé menzionato deve considerarsi avente valore generale.

In questo contesto è utile ricordare che le delibere assunte con quorum inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge sono da considerarsi annullabili (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 4806/05).

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