L’AUTONOMIA TRADITA Contributo sull’attualità dell’Autonomia Siciliana al tempo del regionalismo dei ricchi 

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L’AUTONOMIA TRADITA Contributo sull’attualità dell’Autonomia Siciliana al tempo del regionalismo dei ricchi 

“E’ da respingere come semplicistica e sbagliata la conclusione che i mali di cui soffre la Sicilia derivano dall’Autonomia regionale. E’ nostra ferma convinzione, al contrario, che questi mali derivano dalle limitazioni che all’Autonomia sono state imposte dai gruppi dirigenti nazionali economici e politici e dal modo come questi gruppi hanno inteso servirsi dell’Autonomia siciliana come di una appendice periferica anche amministrativa del loro dominio personale ”. Pio La Torre
Per comprendere il ragionamento di La Torre poniamoci almeno una domanda.
Uno Statuto pienamente e prontamente attuato avrebbe fatto decollare la Sicilia, permettendole di mettersi al passo con il resto del Paese?
Il primo atto della mancata attuazione dello Statuto viene realizzato dallo Stato non dando vita alle norme fondanti dell‘ Autonomia e della specialità dello Statuto, ovvero di quelle norme che trasferiscono poteri originari dello Stato alla Regione.
Quali poteri?
– L’art. 20 dello Statuto, che stabilisce che il Presidente della Regione esercita poteri amministrativi secondo le direttive del governo, assumendo la veste di organo dello Stato con rappresentanza generale del governo centrale nell’Isola.
– L’Art. 21, che stabilisce che il Presidente della Regione rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, quindi lo Stato vive nella Regione siciliana impersonato dagli stessi organi regionali.
– L’art. 31: “Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente per l’impiego e l’utilizzazione dal governo regionale”.
Che cosa significa tutto questo?
Significa che nel territorio dell’arcipelago siciliano non dovrebbero esistere uffici dello Stato, comprese le Prefetture, ma solo Uffici della Regione, alcuni con funzioni delegate dallo Stato.
L’altro aspetto sulla mancata attuazione dell’Autonomia siciliana è quello finanziario.
Il connotato più forte dell’autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) e delle province autonome (Bolzano e Trento) è rappresentato dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Ogni Statuto ha una propria norma specifica per le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione. Solo nella Regione Siciliana tutti i tributi erariali sono riscossi direttamente dalla regione stessa, con il gettito di tutti i tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto.
Contributo di solidarietà alla Regione Siciliana di cui all’art. 38 dello Statuto
– L’articolo 38 dello Statuto stabilisce che lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell’esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Lo stesso articolo 38 prevede una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo. Il contributo di solidarietà, non più finanziato dal 1990, è stato ripristinato e rideterminato dalla legge finanziaria del 2000 e successivamente integrato con le successive legge finanziarie. Ma lo stato è in debito con la Sicilia.
Spettanza del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale e imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione: l’art. 37 dello Statuto
– L’articolo 37 dello Statuto siciliano stabilisce che per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale al di fuori del territorio regionale ma stabilimenti e impianti in esso, occorre determinare la quota del reddito da attribuire ai detti stabilimenti e impianti. L’imposta sulla parte di reddito così determinato, è di spettanza della regione.
Questa disposizione ha avuto concreta attuazione dall’approvazione solo in data 21 ottobre 2005, con il Decreto legislativo che ha disposto che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella regione, fino ad allora percepite dallo Stato, sono ritrasferite alla regione. Lo stesso comma dispone il trasferimento alla Regione di competenze previste dallo Statuto e fino al 2005 esercitate invece dallo Stato.
Le rimesse degli emigranti…
L’Art. 40 : “ Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani ”.
L’ARS (art. 14) ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
-L’Art.14 : “L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
*  a) agricoltura e foreste;
*  b) bonifica;
*  c) usi civici;
*  d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
*  e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
*  f) urbanistica;
*  g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
*  h) miniere, cave, torbiere, saline;
*  i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale;
*  l) pesca e caccia;
*  m) pubblica beneficenza ed opere pie;
*  n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
*  o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
*  p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
*  q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
*  r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
*  s) espropriazione per pubblica utilità.”
CONCLUSIONI
Non è necessario essere sostenitori dell’indipendenza della Sicilia per capire che l’Autonomia Siciliana – l’Autonomia speciale alla Sicilia è stata concessa prima che venisse proclamata la Repubblica, quindi ancor prima dell’emanazione della Carta Costituzionale – è stata tradita dallo Stato e dalla classe politica che ha rappresentato i partiti nazionali nell’arcipelago siciliano. È da respingere la tesi che sostiene che tutti i mali economici e strutturali di cui soffre la Sicilia derivano dal suo Statuto speciale.
L’Autonomia Siciliana è stata tradita, insomma.

Federazione del sociale USB Catania

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