Limiti per la eccezionale riapertura del procedimento disciplinare nei confronti di un militare.

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Limiti per la eccezionale riapertura del procedimento disciplinare nei confronti di un militare.

Ai sensi del codice dell’art. 1393 del Codice militare non è consentita la riapertura, per qualsivoglia ragione, di un procedimento disciplinare che sia stato archiviato – fuori dai casi di modifica in bonam partem del suo esito, evidentemente non di archiviazione, allorché le sopravvenienze probatorie possano dar adito a un più mite esito disciplinare rispetto a quello già applicato – se non che nel solo caso in cui sia sopravvenuto il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna del dipendente: solo in tale ipotesi, il procedimento disciplinare può (ossia deve) essere riaperto, per adeguarne l’esito al giudicato penale sopravvenuto (e quand’anche in malam partem) (1).

(1) ha chiarito la Sezione che tale principio risulta violato nella vicenda esaminata, avendo l’Amministrazione riaperto – perciò illegittimamente – il procedimento disciplinare (e peraltro a distanza di anni) sul rilievo che in sede penale, a seguito di nuove indagini non seguite però da alcun giudicato di condanna, fossero emersi ulteriori elementi probatori a riprova della colpevolezza del dipendente, anteriormente non valutabili; laddove invece, come si è chiarito, siffatta sopravvenienza non è normativamente idonea a consentire la riapertura in malam partem del procedimento sanzionatorio amministrativo.

A sostegno di siffatta conclusione basta la piana considerazione del dato normativo applicabile; nondimeno, a suo ulteriore fondamento, merita aggiungersi il rilievo che, diversamente opinando, risulterebbe del tutto eluso non solo il principio del ne bis in idem che permea di sé il diritto sanzionatorio, ma anche e soprattutto l’esigenza, più volte rimarcata anche dalla giurisprudenza costituzionale, che il procedimento de quo debba concludersi entro termini perentori dal suo avvio (salve le tassative ipotesi di sospensione), che non potrebbero mai esser tali ove si ammettesse la reiterabilità del suo dies a quo per mero effetto della riapertura (sempre possibile in ogni momento) dell’indagine penale e della sua successiva archiviazione.

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