Imu agricola. Cia Catania: «I sindaci sospendano subito l’emissione degli avvisi»

Home Economia Imu agricola. Cia Catania: «I sindaci sospendano subito l’emissione degli avvisi»
Imu agricola. Cia Catania: «I sindaci sospendano subito l’emissione degli avvisi»

CATANIA – «Chiediamo ai sindaci dei comuni della provincia di Catania di sospendere immediatamente l’emissione degli avvisi di pagamento dell’imposta Imu agli agricoltori contribuenti: gli imprenditori non possono essere considerati un bancomat». Lo dichiara il presidente della Cia di Catania Giuseppe Di Silvestro, intervenendo sulla questione dell’Imu agricola relativa all’anno 2014.
«Si attenda che la Corte Costituzionale si pronunci, prima di imporre un’ulteriore gabella ad una categoria già abbastanza tartassata – aggiunge Di Silvestro – il Tar del Lazio ha rimesso gli atti dei ricorsi dell’ANCI di alcune regioni, da parte di diversi agricoltori e della Confederazione Italiana Agricoltori “disponendo la sospensione del giudizio e ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale” per evidenti violazioni dei principi costituzionali”. “Così come è stata abolita per il 2016 e gli anni a seguire – sottolinea – riteniamo debba essere essere cancellata anche per gli anni pregressi: non è pensabile richiedere un’imposta con effetto retroattivo».
«Per risolvere i problemi finanziari, i comuni non possono far cassa sulle spalle degli agricoltori – commenta Di Silvestro – l’Imu è una tassa iniqua ed inaccettabile e sarebbe un pesantissimo colpo alle aziende agricole, già duramente provate da gravi crisi di mercato che hanno messo in ginocchio i più importanti comparti della nostra provincia, quali il cerealicolo e l’agrumicolo».
La Cia di Catania rileva come vi siano diverse sentenze di commissioni tributarie, in particolare quella di Grosseto, che danno ragione ai contribuenti, dichiarando l’illegittimità dell’atto impositivo. Difatti, l’art. 3 dello statuto del contribuente stabilisce che ”le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva e le modificazioni introdotte devono applicarsi a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso”.

Condividilo:

Lascia un commento