Calcio: Catania in Lega Pro

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Calcio: Catania in Lega Pro

Il Catania andrà il Lega Pro e sconterà nel prossimo campionato 12 punti di penalizzazione. Una sentenza dunque un tantino più dura rispetto alla richiesta avanzata dal Procuratore Federale ma sulla quale si potrà presentare ricorso con la fondata speranza di una riduzione. Per il presidente Antonino Pulvirenti cinque anni di inibizione.

Ecco la sentenza. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accertata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, applica: a Pulvirenti Antonino, l’inibizione di anni 5 (cinque) e l’ammenda di € 300.000,00 (euro trecentomila/00); a Cosentino Pablo Gustavo, l’inibizione di anni 4 (quattro) e l’ammenda di € 50.000.00 (euro cinquantamila/00); a Di Luzio Piero, inibizione di anni 5 (cinque), più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, più ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00); alla Società Calcio Catania Spa, la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di 12 (dodici) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Le motivazioni. I fatti accertati dal giudice penale poi analiticamente ricostruiti dalla Procura Federale sulla base sia del materiale probatorio acquisito sia delle dichiarazioni confessorie rese dal Pulvirenti integrano le fattispecie disciplinari ascritte ai deferiti.

La dichiarazioni del Pulvirenti, in particolare, rese alla Procura Federale in data 27/07/15, riscontrano pienamente l’impianto accusatorio fondato già di per sé su elementi di prova certa circa l’esistenza di un vincolo associativo stabile per la realizzazione di un programma criminoso consistente nella sistematica alterazione di gare del campionato di serie B. È appena il caso di rilevare che per costante giurisprudenza si configura l’associazione e non il mero concorso anche in presenza di una semplice predisposizione di mezzi rudimentali e indipendentemente dall’effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati. Nel caso di specie, risulta incontrovertibilmente dimostrata sia la sussistenza del generico programma criminoso sia l’effettiva realizzazione dello stesso attraverso il contributo dei singoli con precisa e organizzata distribuzione di ruoli e attività all’interno dell’associazione. É pacifico in atti che in particolare oltre al Presidente Pulvirenti, l’amministratore delegato Cosentino, quantomeno dal momento nel quale veniva a conoscenza dell’attività illecita in essere, ha fornito un contributo apprezzabile alla concreta permanenza del vincolo e al coagulo delle singole volontà garantendo l’effettivo conseguimento dello scopo illecito, preventivamente individuato nella permanenza del Catania Calcio nel campionato di competenza. Tale rilevante contributo, in considerazione del ruolo e della carica sociale ricoperti dal Cosentino, si pone in rapporto causale diretto con la struttura della societas scelerum non potendosi evidentemente derubricare tale condotta alla diversa meno grave ipotesi di omessa denuncia.

Dall’esame degli atti emerge che ogni singola circostanza di fatto è supportata da prova certa di talché, a giudizio del Tribunale, deve ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte.

Risulta accertato che tutte le gare oggetto di contestazione (penale e) disciplinare sono state effettivamente alterate, ivi compresa la gara Catania – Avellino del 29 marzo 2015, attesi i plurimi elementi di riscontro acquisiti agli atti (cfr. intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Di Luzio, Delli Carri, Impellizzeri, Arbotti e dello stesso Pulvirenti, del 19 aprile 2015 h. 20:07:53; del 21 aprile 2015 h. 13:00:15; del 28 aprile 2015 h. 00:57:23; del 9 maggio 2015 h. 19:32:00; del 9 aprile 2015 h. 22:58:00). Così come risulta accertato che i deferiti per la commissione di tali illeciti si associavano tra di loro in violazione dell’art. 9 CGS, operando con assetto stabile e ruoli determinati anche mediante attività di scommesse sicure su gare combinate. È provato infatti da elementi inequivoci, precisi e concordanti che le condotte poste in essere in particolare dal Pulvirenti con l’ausilio di Gianluca Impellizzeri (titolare di una Società di scommesse sportive e personaggio molto vicino al Presidente e alla Società) erano ulteriormente finalizzate a conseguire vantaggi economici oltre a quelli sportivi mediante scommesse sui risultati alterati delle gare e il cui profitto era destinato ai consenzienti tesserati delle Società antagoniste. Il collaudato schema modale di concreto funzionamento dell’associazione, dettagliatamente ricostruito dall’A.G. attraverso le risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali, gli esiti di perquisizioni e attività di osservazione, prevedeva la preventiva promessa di denaro o altre utilità in favore di calciatori e tesserati consenzienti appartenenti agli altri sodalizi, allo stato non ancora identificati, con successivo versamento del saldo. E proprio la preoccupazione prima (dell’avvenuto contatto con i tesserati) e il compiacimento poi (per il risultato dell’accordo illecito) manifestati dai protagonisti della vicenda assumono straordinaria efficacia dimostrativa, anche sul piano logico, in ordine alla sussistenza sia dell’illecito mezzo sia dell’illecito fine.

In tale articolato contesto probatorio, nessuna rilevanza neppure minima assumono eventuali ricostruzioni alternative dei fatti e segnatamente del contenuto delle conversazioni intercettate. Al contrario, proprio il linguaggio criptico utilizzato appare sintomatico di comportamenti e modalità tipiche della criminalità organizzata, di quel “mondo di mezzo” che mai avrebbe dovuto penetrare e contaminare l’ambiente dello sport che – giova ribadirlo – fonda la sua stessa esistenza sui valori della probità e della correttezza. Sia consentito al riguardo amaramente osservare che nonostante il ripetersi ciclico di fatti di illecito sportivo, mai così tanto il sistema è apparso vulnerabile al punto che senza l’intervento del magistrato penale nessuno strumento dell’Ordinamento sportivo sarebbe risultato adeguato a reprimere comportamenti di siffatta intensità criminale, tantomeno a prevenirli. Non può infatti tacersi, su tutte, la conversazione (prog. 528 del 4.5.2015, ore 8.22 all. 257) davvero indicativa della potenzialità illecita del fenomeno, nella quale Pulvirenti afferma che “vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona”.

La Procura Federale ha dunque offerto una ricostruzione dei fatti precisa e puntuale, parcellizzando le singole contestazioni in sette capi di incolpazione separati che il Tribunale ritiene corredati da prova certa sia in ordine all’associazione finalizzata alla commissione di illeciti ex art. 9 CGS, con l’aggravante di cui al comma 2 (non contestata al solo Cosentino) sia con riguardo alla violazione dell’art. 7 commi 1 e 5 del CGS in tema di illecito sportivo, con l’aggravante di cui al comma 6 e alla violazione dell’art. 1 bis comma 1, e dell’art. 6 del CGS, attribuito ai soli Pulvirenti e Impellizzeri. Dalle accertate violazioni dei deferiti nelle rispettive qualità consegue la responsabilità ex art. 4 commi 1, 2, e norme collegate a carico del Calcio Catania Spa.

Le sanzioni. In considerazione della fattiva collaborazione fornita dal Pulvirenti ex art. 24 CGS (audizione del 27/07/15) la Procura Federale ha richiesto l’applicazione di una sanzione affievolita, peraltro uniforme a quella indicata dalla difesa con note scritte depositate dalla stessa Procura. Sanzione che tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo la configurabilità dell’art. 24 CGS nel caso di specie, ritiene di modulare nella misura indicata in dispositivo. Infatti, se per un verso il riconoscimento pieno delle proprie responsabilità penali e disciplinari, unitamente alla chiamata in correità di altri tesserati, alcuni dei quali fino a quel momento non ancora coinvolti nell’indagine, merita apprezzamento sul piano del comportamento processuale (e del conseguente trattamento sanzionatorio) per altro verso i fatti restano di estrema gravità, destando un forte allarme sociale. Derubricare il disegno criminoso in esame, perfettamente programmato e realizzato per incidere stabilmente sugli esiti dei campionati di calcio a un gesto “di un Presidente disperato” equivarrebbe a concepire anche solo al livello patologico, un doppio sistema, lecito e illecito, dove quello illecito garantirebbe di più e meglio risultati sportivi ed economici. A chi assiste, disputa, partecipa a un evento sportivo deve essere invece garantito il corretto e leale svolgimento della competizione e del risultato dall’unico Ordinamento che esiste, quello giuridico.

La Società Catania usufruisce anch’essa, ai sensi dell’art. 24 n. 2 del CGS, della riduzione di pena conseguente alla fattiva collaborazione prestata all’organo inquirente dal Pulvirenti, ma il Tribunale ritiene conforme a giustizia, considerata l’estrema gravità dei fatti sopra succintamente delineata, infliggerle, in aggiunta alla sanzione base della retrocessione all’ultimo posto, anche quelle della penalizzazione di punti in classifica e dell’ammenda nelle misure, valutate come afflittive, di cui infra.

L’entità della sanzione della inibizione inflitta all’amministratore delegato Cosentino è stata determinata dal Tribunale tenendo in considerazione il ruolo marginale e subalterno ricoperto dal deferito nell’associazione ed il fatto che la consapevolezza dell’attività svolta dagli altri soggetti deferiti al fine di alterare risultati di gare venne acquisita dal Cosentino, come risulta dagli atti, soltanto in fase avanzata.

Il testo ufficiale e completo

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/96.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2529176_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf

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