CONSITALIA: Asta Immobiliare Solleva Interrogativi sulla Legittimità in Presenza di Società di Veicolo

CONSITALIA: Asta Immobiliare Solleva Interrogativi sulla Legittimità in Presenza di Società di Veicolo

In un contesto giudiziario, emerge un caso che solleva dubbi sulla legittimità di un’asta immobiliare gestita dal Tribunale per conto di una società di veicolo. Dopo ben dodici aste andate deserte, sorgono interrogativi sulla validità del titolo esecutivo che ne giustifica l’azione.

Le società di veicolo, entità giuridiche spesso utilizzate nell’ambito finanziario, possono assumere varie forme e hanno il compito di detenere e gestire asset finanziari o immobiliari per conto di terzi. Tuttavia, è importante sottolineare che queste società non sono sempre autorizzate a intraprendere azioni esecutive senza un adeguato titolo esecutivo che ne giustifichi legalmente le azioni.

Nel caso in questione, il Tribunale ha emesso un’ordinanza di vendita per un immobile, agendo per conto di una società di veicolo. Tuttavia, le prime dodici aste si sono concluse tutte senza successo, sollevando interrogativi sulla legittimità delle azioni intraprese.

Particolarmente rilevante è il fatto che il delegato alla vendita, incaricato dal Tribunale, abbia agito in tutte le sei aste finali per conto di una società di veicolo. Questo solleva dubbi sulla validità del titolo esecutivo utilizzato per giustificare la procedura, considerando che la società coinvolta potrebbe non avere i requisiti necessari per agire legalmente in tal senso.

La mancanza di un titolo esecutivo legittimo getta un’ombra di incertezza sulla procedura, suscitando interrogativi sulla trasparenza e sulla regolarità delle azioni del Tribunale. La situazione solleva preoccupazioni sul rispetto dei diritti dell’utente coinvolto e sulla tutela della legalità nel processo di esecuzione immobiliare.

Di fronte a tali circostanze, è emerso che l’Associazione dei Consumatori d’Italia CONSITALIA “Sportello Difesa del Cittadino” ha avanzato una richiesta di accesso agli atti e depositato alcune denunce anche alla Procura della Repubblica competente, ipotizzando negligenze e responsabilità individuali e in concorso.

Considerando i fatti, possiamo individuare diverse anomalie che potrebbero sollevare dubbi sulla legittimità dell’azione della Società di veicolo X e delle società SPV coinvolte:

  1. Trasferimento del credito: Il trasferimento del credito dalla società SPV alla Società X potrebbe sollevare interrogativi sulla validità e la correttezza della cessione. È importante verificare se il trasferimento è avvenuto nel rispetto delle normative vigenti e se sono stati rispettati tutti i requisiti legali.
  2. Dichiarazione alla Banca d’Italia: Il fatto che la Società X abbia dichiarato alla Banca d’Italia la perdita totale da cessione potrebbe indicare che il credito ceduto potrebbe essere stato trasferito a un prezzo inferiore al suo valore effettivo. Questo solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’equità della transazione.
  3. Collegamento tra le società: Il fatto che entrambe le società, la Società X e la società SPV, siano collegate tra di loro solleva interrogativi sulla natura delle transazioni e sulle relazioni tra le parti coinvolte. Potrebbe esserci un conflitto di interessi o altre irregolarità legate a questa relazione.

Inoltre, potrebbe essere necessario verificare se sono stati rispettati tutti i requisiti legali per agire nell’ambito della procedura esecutiva, inclusi i requisiti per ottenere un titolo esecutivo e per procedere con un’ordinanza di vendita immobiliare.

In sintesi, la combinazione di questi fattori solleva dubbi sulla legittimità e la correttezza delle azioni intraprese dalla Società X e dalle società SPV coinvolte, e potrebbe giustificare un’indagine più approfondita da parte delle autorità competenti.

In genere, comunque,  il termine di prescrizione delle azioni esecutive può variare a seconda del paese e delle leggi locali. In Italia, il termine di prescrizione delle azioni esecutive è regolato dall’articolo 2946 del Codice Civile, che stabilisce che le azioni esecutive si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data della notifica del titolo esecutivo, e in questo caso descritto e segnalato, ad esempio, la notifica era avvenuta nel lontano anno 2007.

In attesa di ulteriori sviluppi e di chiarimenti da parte delle autorità competenti, resta evidente la necessità di un maggiore controllo e vigilanza nel processo di esecuzione immobiliare, al fine di garantire una giustizia equa e imparziale per tutti i cittadini coinvolti.

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