DECINE DI CITTADINI CATANESI INSORGONO CONTRO UN AVVOCATO DEL LUOGO PER INDILIGENTI DIFESE CON IL GRATUITO PATROCINIO

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DECINE DI CITTADINI CATANESI INSORGONO CONTRO UN AVVOCATO DEL LUOGO PER INDILIGENTI DIFESE CON IL GRATUITO PATROCINIO

E’ in corso in quel di Catania e circondario una rivolta da parte di circa  n.44 cittadini beneficiari di Gratuito Patrocinio contro un noto avvocato del luogo, asserendo che questi non li abbia difesi con fedeltà,  professionalità ed attenzione,  pertanto l’hanno deferito alle Autorità competenti tramite la Polizia Giudiziaria per la Procura della Repubblica,  all’ Ordine Professionale, e per conoscenza, segnalazione inviata anche al Presidente del Tribunale.

Secondo gli utenti che hanno chiesto per iscritto l’attenzione dell’Associazione dei Consumatori, si tratta di casi ben documentati e riscontrabili di “ INFEDELE PATROCINIO ” .

Prima di entrare nel merito, spieghiamo quando ebbe i primi albori e come funziona l’istituto del Gratuito Patrocinio che molti confondono con l’istituto  “Avvocato d’Ufficio”.

Nel Regno d’Italia (1861 – 1946) con la cosiddetta legge Cortese n. 2626 del 1865 , art. 290, secondo comma, il governo, adducendo ragioni di riduzione della spesa pubblica, aboliva gli uffici pubblici di assistenza ai poveri ed introduceva il sistema del patrocinio
gratuito come ufficio onorifico ed obbligatorio del ceto forense;

L’ordinamento della Repubblica Italiana, riconosce e garantisce il diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato come diritto fondamentale della persona.

L’art. 24 della Costituzione, infatti, definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo e afferma che “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione”..
La normativa del patrocinio a spese dello stato, è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia, D.P.R. 115/2002.
E’ previsto quindi un vero e proprio obbligo per lo Stato di garantire l’effettivo esercizio di tale diritto quale attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma II della Carta Fondamentale. La garanzia di un’effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Il diritto al gratuito patrocinio, spetta a colui che sia titolare di un reddito imponibile IRPEF che non superi la soglia massima di 11.746,68 euro. Per centrare con esattezza il diritto al gratuito patrocinio, occorre far riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata, che non vengono considerati per la determinazione dell’ ISEE .
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le
procedure connesse.

Per i giudizi amministrativi è stata istituita una Commissione per il patrocinio a spese della Stato presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ed ogni tribunale amministrativo regionale (TAR) e sue sezioni distaccate.

La stessa disciplina si applica anche nel processo contabile e tributario.
L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
La posizione dell’avvocato che accetta la difesa della persona ammessa al gratuito patrocinio, è quella di dover adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo
costituzionale e sociale della difesa, ovvero mai mentire al cliente, mai procrastinare e allungare i tempi, non chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge. Insomma agire con
professionalità e fedeltà. L’avvocato inadempiente alla propria obbligazione contrattuale nei confronti del cliente e cagiona ad egli un danno risponde civilmente (responsabilità civile). Altresì è responsabile penalmente, qualora intenzionalmente agisce contro
l’interesse del proprio assistito, macchiandosi del reato di patrocinio infedele.
Infine riguardo a questo istituto, c’è da sottolineare la relazione fatta nel corrente anno dal Presidente della Corte d’Appello di Palermo, dr Matteo Frasca

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/01/27/news/palermo_la_guerra_degli_avvocati_
sul_gratuito_patrocinio-335469678/

Precisate nascita e disciplina dell’istituto del Gratuito Patrocinio, addentriamoci nel vivo dei fatti, che vede da una parte coinvolto (ma sarà l’Ordine Professionale e la Giustizia a stabilirne eventuali SANZIONI E RESPONSABILITA’ CIVILI)  un’ avvocato  che esercitante da 23 anni l’attività forense in quel di Catania, e,  dall’altra parte circa n. 44  cittadini utenti I QUALI,  secondo loro, il “professionista”  non interverrebbe adeguatamente durante le cause / udienze / ecc, facendo dunque spesso “scena muta” e, non solo, secondo qualcuno sbaglierebbe completamente l’impostazione delle difesa nelle cause ,non difendendo in modo professionale e con scrupolosità, approfittando spesso di quei clienti che magari non avrebbero alcuna esperienza con questioni legali, con gli avvocati e, con il  beneficio del gratuito patrocinio.    Infine
sempre secondo questi utenti, l’avvocato non avrebbe mai rilasciato copia del  contratto di incarico, né indicato la polizza assicurativa (il professionista afferma di averne fatto indicazione della polizza sul sito), mai mostrato copia della quietanza incassata grazie al gratuito patrocinio , ne mai rilasciato alcuna ricevuta di pagamento cartacea a coloro che nonostante fossero a Gratuito Patrocinio avrebbero corrisposto a egli somme di denaro, molto spesso anche con tracciabilità.

F.to Mario Guerrasio Difesa diritti civili e sociali IT / BR
presso Associazione dei Consumatori d’Italia  CONSITALIA – Roma

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