Codacons: class action contro Volkswagen

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Codacons: class action contro Volkswagen

Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, ha presentato la prima class action italiana contro Volkswagen per lo scandalo delle emissioni falsificate. Il formale atto di citazione è stato notificato dinanzi al Tribunale di Venezia, territorialmente competente avendo Volkswagen  Group Italia S.p.A. sede a Verona, e l’azienda dovrà comparire davanti ai giudici il prossimo 11 febbraio, per rispondere delle richieste risarcitorie avanzate dal Codacons.

Ecco nel dettaglio i presupposti della class action Codacons contenuti nell’atto di citazione:

“L’odierna azione trova fondamento in due interessi, entrambi meritevoli di tutela e soprattutto, pur nelle loro diverse sfaccettature, caratterizzati da una loro omogeneità.

In particolare gli interessi gravemente lesi dalla Volkswagen diversi.

A) responsabilità ex contractu per violazione delle norme su correttezza e buonafede, inadempimento contrattuale, diversità del bene venduto rispetto quello voluto ed elusione norme sulla concorrenza.

Meritevole di tutela è quindi la posizione del consumatore vittima  (in caso di accertata responsabilità della Volkswagen) di pratiche commerciali scorrette, di pubblicità ingannevole ed aggressiva per occultamento fraudolento di dati inerenti il rispetto delle norme che impongono limiti massimi di emissione. L’inadempimento contrattuale, quindi, è ravvisabile nell’aver, la Volkswagen, venduto un mezzo diverso da quello richiesto dal consumatore, in quanto del tutto privo dei requisiti essenziali per la sua corretta individuazione. La Volkswagen, nei confronti dei consumatori suoi partner contrattuali si è resa gravemente ed inescusabilmente protagonista debba essere qualificato come  un inadempimento contrattuale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 1476 n. 1, 1477 comma 1 e 1197 del codice civile. La condotta posta in essere della VolksWagen (se confermata nella sua offensività)  integrerebbe anche la violazione degli articoli 20, 21 e 23 del Codice del consumo, in quanto il messaggio DAS AUTO non solo avrebbe fornito, per anni, informazioni non corrette, privando il consumatore della libertà di autodeterminazione ed inducendolo ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso, ma anche notizie ingannevoli sottoponendo l’utente anche a sanzioni in caso di accertamenti sulle emissioni del proprio mezzo.

B) responsabilità ex art. 2043 c.c. per violazione del diritto ad un ambiente salubre.

Ad essere leso, poi, dai fatti di cui sopra è il prioritario diritto ad un ambiente salubre, che, evidentemente è riferibile a tutta la vasta platea dei cittadini residenti nei paesi in cui sono state vendute automobili che parrebbero essere costruite in violazione dei limiti  massimi di emissione.

In altre parole, dai fatti in premessa narrati discende una responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto la Volkswagen, vendendo mezzi apparentemente in conformità – ma di fatto in violazione – delle previsioni sopra richiamate sul rispetto dei limiti delle emissioni, ha determinato, per il tramite dell’utente inconsapevolmente coinvolto, l’immissione di sostanze tossiche nell’atmosfera determinando, così, un pregiudizio ambientale e per la salute umana.

In quanto il soggetto che ha acquistato il mezzo diesel “compromesso” ha determinato l’emissione in area di sostanze nocive che come tali (nocive perché la legge stabilisce i limiti di tollerabilità) determinando un pregiudizio ambientale prima ancora che un danno alla salute (che come sopra ricordato non ha una sua manifestazione immediata ma pur sempre è un danno). Il danno, per il singolo utente, quindi, si configura sia in termini di acquisto di un mezzo diverso da quello voluto che come pregiudizio derivante dalla circostanza di dover subire quotidianamente emissioni nocive stante la grave lesione del diritto a vivere in un ambiente salubre. Paradossalmente, poi, il consumatore che ha acquistato il mezzo Volkswagen – in quanto vittima di una grave falsificazione delle emissioni inquinanti – ha subito il danno di aver, inconsapevolmente (e a causa del dolo della Casa costruttrice) immesso nell’ambiente sostanze tossiche e comunque in una percentuale superiore rispetto quella prevista dalla legge.

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