**Denunce contro avvocati e competenza della Procura: era necessario trasmettere gli atti a un ufficio diverso da Catania? Un’analisi giuridica alla luce dei principi sulla terzietà del pubblico ministero**

**Denunce contro avvocati e competenza della Procura: era necessario trasmettere gli atti a un ufficio diverso da Catania?  Un’analisi giuridica alla luce dei principi sulla terzietà del pubblico ministero**

La recente sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 31004/2025, intervenuta in tema di sospensione cautelare delle sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, ha riportato l’attenzione anche sul tema — spesso poco conosciuto dall’opinione pubblica — della imparzialità dell’organo inquirente quando la notitia criminis riguarda un professionista del territorio, come un avvocato iscritto all’Ordine locale.

La domanda che molti cittadini pongono è semplice:
se un avvocato appartiene al Foro di una determinata città, la denuncia contro di lui deve essere automaticamente trasferita a una Procura diversa?

1. La regola generale: la competenza territoriale non cambia solo perché l’indagato è un avvocato “del posto”

Nel nostro ordinamento, la competenza della Procura è stabilita per territorio (artt. 8 ss. c.p.p.):
– è competente il pubblico ministero del luogo in cui il fatto è stato commesso.

Pertanto, non esiste alcuna norma che imponga automaticamente la trasmissione degli atti a un’altra Procura solo perché l’indagato è un avvocato del Foro locale.
Se il presunto reato è stato commesso a Catania, la Procura competente resta quella di Catania.

2. Quando può (e deve) intervenire una diversa Procura? Il tema dell’incompatibilità del P.M.

Il trasferimento del fascicolo può avvenire solo in presenza di specifiche condizioni di incompatibilità, disciplinate dagli artt. 36–37 c.p.p.
Un P.M. deve essere sostituito quando esistono rapporti personali o professionali tali da far dubitare della sua imparzialità.

Le cause tipiche sono:

  • rapporti di parentela o convivenza con l’indagato;

  • rapporti professionali diretti;

  • interessi personali nel procedimento.

La semplice appartenenza allo stesso Foro o la conoscenza indiretta non costituiscono causa di incompatibilità.
In Italia, infatti, i magistrati operano spesso nello stesso circondario dei professionisti che vengono indagati, e ciò non comporta di per sé un rischio di parzialità.

3. Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria locale: possono costituire un problema?

La polizia giudiziaria (PG) opera alle dipendenze funzionali del P.M. competente.
Solo se emergono relazioni personali strette, situazioni di conflitto d’interesse o elementi tali da comprometterne la neutralità, il P.M. può — o deve —:

  • delegare la PG di un altro corpo o di un’altra provincia, oppure

  • chiedere il trasferimento del fascicolo a una Procura diversa (art. 54-quater c.p.p.).

Ma anche in questo caso non esiste un automatismo:
occorrono elementi concreti, non meri sospetti o lamentele di parte.

4. Il caso più delicato: quando la persona offesa denuncia anche “inerzia” nelle indagini

Se la persona denunciante ritiene che la Procura locale non stia svolgendo adeguate indagini, l’ordinamento prevede strumenti precisi:

  • istanza al Procuratore generale presso la Corte d’appello, che può richiedere informazioni e intervenire sul caso;

  • ricorso gerarchico interno al Procuratore capo;

  • opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.).

In presenza di elementi concreti che facciano dubitare dell’imparzialità del P.M., la parte può anche chiedere la rimessione del procedimento ad altra Procura, ma la Corte di Cassazione lo concede solo in casi eccezionali e gravi.

5. Quindi: la denuncia doveva essere assegnata a una Procura diversa?

Alla luce delle regole vigenti:
No, non automaticamente.
La denuncia contro un avvocato del Foro locale rimane di competenza della Procura del territorio, salvo che emergano gravi e specifiche cause di incompatibilità, non basate su mere conoscenze professionali o sul fatto di operare nello stesso ambiente forense.

Perché si possa sostenere la necessità di trasferire il fascicolo, occorrerebbero prove o indizi precisi di:

  • rapporti diretti tali da pregiudicare l’imparzialità del magistrato, oppure

  • condotte concrete che dimostrino parzialità o inerzia non spiegabile altrimenti.

In assenza di queste condizioni, la Procura territorialmente competente resta pienamente legittimata a procedere.


Conclusione

Il tema della trasparenza nelle indagini su professionisti del Foro locale è delicato, ma l’ordinamento italiano prevede già strumenti adeguati per garantire imparzialità e controllo.
La trasmissione del fascicolo a una Procura diversa non è un automatismo, bensì una eccezione che richiede presupposti rigorosi.

Condividilo: