Cassazione: Il sequestro preventivo impeditivo non si applica agli enti ex D.lgs. 231/2001

Cassazione: Il sequestro preventivo impeditivo non si applica agli enti ex D.lgs. 231/2001

Con la sentenza n. 19717 del 27 maggio 2025, la Suprema Corte chiarisce definitivamente l’inapplicabilità dell’art. 321, comma 1, c.p.p. alle persone giuridiche

Con una decisione destinata a segnare un punto fermo nella giurisprudenza in tema di responsabilità degli enti, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha stabilito che il sequestro preventivo impeditivo previsto dall’art. 321, comma 1, c.p.p. non può essere disposto nei confronti degli enti collettivi sottoposti a procedimento ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La pronuncia, n. 19717 del 27 maggio 2025, presieduta dal giudice Fidelbo e con relatore Silvestri, sancisce un principio che conferma l’orientamento già sostenuto da ampi settori della dottrina: il sequestro impeditivo e le misure cautelari previste per gli enti sono istituti distinti, per finalità, ambito e disciplina, e non sovrapponibili.

Nel testo della sentenza si legge chiaramente che “la disciplina cautelare applicabile alle società è regolata dall’art. 53 del D.lgs. 231/2001, il quale non contempla il sequestro impeditivo previsto dal codice di procedura penale per le persone fisiche, né richiama il comma 1 dell’art. 321 c.p.p.”. Pertanto, secondo la Suprema Corte, non vi è alcuna base normativa che consenta di estendere tale misura agli enti.

La Cassazione sottolinea inoltre che l’effetto inibitorio perseguito dal sequestro impeditivo trova già un’alternativa, ancor più incisiva e sistematicamente coerente, nelle misure interdittive previste dal D.lgs. 231. “Attraverso il sequestro dell’azienda – si legge nella motivazione – si otterrebbe un effetto equivalente a un’interdizione totale, ma senza i vincoli temporali e procedimentali previsti dalla normativa sulle misure interdittive, aggirandone inammissibilmente le garanzie.”

In definitiva, per la Suprema Corte la volontà del legislatore del 2001 è chiara ed esclude categoricamente l’applicabilità del sequestro impeditivo agli enti, ribadendo l’autonomia e la specificità del sistema sanzionatorio previsto per le persone giuridiche.

La sentenza rappresenta una pietra miliare nel consolidamento di un’interpretazione rigorosa delle garanzie processuali riservate agli enti, delineando confini precisi tra strumenti cautelari e sanzionatori.

Condividilo: